Sinagra – Carlo Cardaci, declassato al comune, si rivolge al giudice del lavoro

carlo cardaciIl ridimensionamento delle aree dirigenziali operato dalla Giunta comunale di Sinagra con delibera del 15 gennaio del 2014 con cui veniva soppressa l’area Pubblica Istruzione e Turismo e accorpata a quella dei Lavori pubblici e il suo dirigente declassato, approda al Giudice del lavoro del Tribunale di Patti. In quell’occasione a fare le spese era stato il dirigente Carlo Cardaci che si vedeva spogliato dalle funzioni che da oltre trentanni esercitava.

Successivamente lo stesso veniva assegnato all’Area pianificazione urbanistica, edilizia privata e LL.PP. con compiti alle “attività promozionali turistiche, sportive e culturali, biblioteca”. Al dire dello stesso, dal funzionario da cui dipende, non vengono date specifiche mansioni, sicché il suo compito si è ridotto solo nel dare in prestito libri e di consegnare tessere Wireless quando da trentanni, in qualità di dipendente apicale, aveva provveduto egli stesso a dirigere tutte le attività dell’intera area della Pubblica istruzione, turismo sport e quant’altro connesso. Il fatto del declassamento e il suo allontanamento dalle attività che prestava avrebbero determinato in lui uno stato psicologico che lo vedrebbe danneggiato nel fisico e nel morale.

La cosa ha portato il dirigente Cardaci a rivolgersi al giudice perché si faccia giustizia di quanto patito. Per il suo declassamento nella carriera e per il danno economico subito ha chiesto un risarcimento di 50.00 euro mentre per il danno psicologico e biopsichico un risarcimento di 250.000 euro. Col ricorso al giudice del lavoro Carlo Cardaci chiede: l’annullamento della delibera di GM n° 3/2014 perché non sono state consultate le OO.SS. e perché in contrasto con l’art. 19 della legge 165/2001 secondo cui la durata dell’incarico attribuito al Cardaci all’atto dell’insediamento della nuova amministrazione doveva durare 5 anni e quindi fino al 05/06/2015).

Inoltre, la stessa delibera è in contrasto con l’art. 9, comma 2 del DL 78/2010 poiché, sì, l’amministrazione aveva facoltà di non rinnovare l’incarico coperto, ma contemporaneamente, doveva affidargli un altro incarico . Ora la parola passa al giudice del lavoro.

Domenico Orifici

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